Art. 12.
(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria).

      1. L'esercizio in forma individuale dell'attività professionale è incompatibile con la partecipazione a una società tra professionisti. L'esercizio in forma societaria non è consentito in più di una società; tuttavia più società tra professionisti possono riunirsi in associazione temporanea per il compimento di incarichi determinati e la società professionale a responsabilità limitata, di cui al capo V, ove lo statuto lo preveda, può partecipare ad altra società dello stesso tipo.
      2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione della stessa secondo le disposizioni della presente legge.
      3. Non può mantenere la qualità di socio o associato colui che è cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società o dall'associazione temporanea.

 

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